STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale
“ASSOciazione DI CUORI APS”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: ASSOciazione DI CUORI APS, con sede legale nel Comune di Castel Bolognese operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
§ attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, ricreativo, economico, sportivo ed ogni altra iniziativa negli Enti locali, Istituti, Università, ecc., che favoriscano un’utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di vista culturale e formativo;
§ svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi (enti culturali, sociali e istituzionali) attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, cenacoli, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste ed altre attività nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, musica, arti, ecc.) e attinenti alle finalità sociali;
§ promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, serate in discoteca, mostre, concerti e produzioni musicali, teatrali, video-cinematografiche e cinematografiche in genere, attvità di formazione, laboratori sperimentali di pittura, scultura, musica, cinema, discografia, grafica e grafica pubblicitaria, attività discografiche, editoriali, culturali, fotografiche e di arti visive in generale, attività turistiche ed agrituristiche;
§ produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell’Associazione, materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;
§ promuovere l’acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente alle finalità sociali;
§ organizzare corsi di formazione tesi ad educare la collettività in proprio o con la collaborazione di Enti locali, culturali ed altri organismi;
§ organizzare qualsiasi attività turistica con ogni mezzo, come – a titolo esemplificativo – viaggi, gite, escursioni, eventi gastronomici, campeggi, campi scuola, al fine di valorizzare il territorio e di favorire l’incontro e lo scambio culturale dei soci, la conoscenza di luoghi di interesse storico, culturale, architettonico, ecologico e naturalistico;
§ avanzare proposte agli enti pubblici, in merito alle finalità proprie dell’Associazione, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
§ svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione può:
§ istituire in Italia o all’estero sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
§ deliberare l’adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità;
§ aderire, in Italia o all’estero, a qualsiasi attività direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
§ compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, senza limitazione alcuna;
§ creare parallelamente Club privati, birrerie, pub, circoli musicali ed artistici in genere col fine di intrattenimento anche gastronomico e di ritrovo senza alcuno scopo di lucro se non quello di rientrare nelle spese di gestione.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con eventuali regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
§ dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
§ da lasciti e donazioni diverse;
§ dall’eventuale fondo di riserva.
2) Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.
3) Gli eventuali residui attivi del bilancio devono essere reinvestiti per le finalità e le attività sociali.
4) Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
5) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci persone fisiche.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L’ammissione di ogni nuovo socio avviene su presentazione dei soci già aderenti e facendo domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
§ indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
§ dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto, di eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
2) La domanda di ammissione a socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
3) A seguito dell’ammissione e contestualmente al versamento della quota associativa annuale se dovuta in riferimento a quanto previsto dal presente statuto, si acquisisce la qualifica di socio a tutti gli effetti e viene rilasciata la tessera che ha valore per tutto l’anno associativo che coincide con l’anno solare.
4) La qualifica di socio a tutti gli effetti è riconosciuta annualmente, a seguito del solo versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della quota associativa eventualmente dovuta, con il rilascio della tessera che ha valore per tutto l’anno associativo senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione e relativo versamento della quota di iscrizione.
5) L’ assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci ad Honorem per particolari meriti acquisiti nel campo delle finalità dell’Associazione
6) Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
· quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto o alle altre deliberazioni prese dagli organi sociali;
· quando, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, arrechi nocumento materiale o morale all’Associazione;
· danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno
- L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
- Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
1) Tutti i soci dal compimento del diciottesimo anno di età costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, hanno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi e l’approvazione del bilancio dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
2) Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo e di partecipazione alla vita associativa, il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione.
3) I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
4) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, di usufruire delle strutture e dei servizi che l’Associazione realizzerà.
5) I soci hanno diritto ad usufruire delle particolari agevolazioni, diversificate in relazione alla posizione di categoria degli stessi e determinate dal Consiglio Direttivo, rispetto ad eventi organizzati dall’Associazione o acquisti di beni e/o servizi presso terzi convenzionati con la stessa.
6) I soci sono tenuti:
§ al pagamento della quota di iscrizione al momento dell’ammissione e della quota associativa annuale, se dovute in riferimento a quanto previsto dal presente statuto, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
§ alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
7) Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
1) Sono organi sociali dell’Associazione:
§ l’Assemblea dei soci;
§ il Consiglio Direttivo;
§ il Presidente;
§ il Vice Presidente;
§ Il segretario amministrativo
2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito e durano in carica tre anni, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
2) L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare al domicilio di ogni socio con lettera semplice o altri mezzi di comunicazione, ovvero tramite affissione nei locali della sede associativa, almeno dieci giorni prima della data convenuta. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
3) L’Assemblea é convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci:
§ almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo;
§ quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
§ a seguito di richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto (nella richiesta i richiedenti dovranno esprimere le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare);
§ nei quattro mesi che precedono la scadenza del Consiglio Direttivo, in occasione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, al fine di provvedere alle nuove nomine.
4) Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può rappresentare, con distinte deleghe, un massimo di due soci.
5) L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente. Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea.
6) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato dall’Assemblea. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’Associazione.
7) Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
8) L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria:
§ elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
§ approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
§ determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione
§ delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
1) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
- Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail ed affisso in sede almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti
Art. 10 Il presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
1) Il Presidente ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
§ presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie firmandone i relativi verbali;
§ ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione;
§ stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
§ sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti;
§ dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario Amministrativo.
2) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l ’elezione del nuovo Presidente.
§ II Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo.
§ Il Vice-Presidente sostituisce in ogni sua attribuzione il Presidente in caso di sua assenza o ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
§ II Segretario Amministrativo é eletto in seno al Consiglio Direttivo.
§ II Segretario Amministrativo ha il compito di curare l’andamento economico, finanziario e l’aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell’Associazione, che esercita attuando le direttive del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.